STATUTO ATTO COSTITUTIVO DELL'
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEI
BURATTINI "LA GARISENDA"
L’anno 2002, il giorno 27 del mese di
marzo alle ore 17.00, presso il locale sito in Ozzano
dell'Emilia (BO), via dell'industria, 56, si sono
riuniti i sottoscritti:
FOSCHI
Pierluigi, nato a Bologna l'8.3.1954, residente in
Ozzano dell'Emilia (BO), via dell'industria, 56 -
C.F. FSCPLG54C08A944G
PERILLO Stefano,
nato a Taranto il 19.10.1966, residente in Bologna, via
della salute, 81
GIULIANO Giovanni,
nato a Bentivoglio (Bologna), il 22.01.1955 e
domiciliato in Bologna, via Mastelletta,6
BERTONI Andrea,
nato a Ravenna il 26.11.1961, residente in Bologna, via
G. Zaccherini Alvisi, 5
GUIDI Lanfranco,
nato a Bologna, il 01.06.1950 e domiciliato in Bologna,
via Fioravanti, 56
RABBI Roberto, nato
a Bologna il 09.05.1957, e domiciliato in Bologna, via
S. Isaia, 44
I suddetti, in
virtù del presente atto, stipulano e convengono quanto
segue:
Articolo 1
E’ costituita una Associazione
Culturale Teatrale denominata Teatro dei Burattini "LA
GARISENDA".
Articolo 2
L’associazione ha sede in Ozzano
dell'Emilia - Bologna, via dell'industria, 56.
Articolo 3
L’associazione ha durata
indeterminata.
Articolo 4
L’associazione è apartitica e non ha
scopo di lucro: base fondamentale dell’attività
associativa è il volontariato. E’ vietato distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposti dalla legge.
Articolo 5
Scopi dell’associazione sono la
pratica, la diffusione e la promozione dell’attività e
della cultura teatrale.
Articolo 6
L’Associazione è retta, oltre che dalle
norme di cui al presente contratto, anche da quelle
contenute nello Statuto che, letto ed approvato articolo
per articolo e nel suo insieme dalle parti contraenti,
viene allegato sotto la lettera "A", per formarne parte
integrante ed essenziale. Detto Statuto contiene le
norme di funzionamento e di organizzazione
dell’associazione. In particolare, detto Statuto
stabilisce che il funzionamento dell’associazione è
basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci
e che le cariche sociali sono elettive.
Articolo 7
I convenuti, nominano, ai sensi dello
Statuto il Consiglio Direttivo e le relative cariche
sociali. Risultano eletti:
Presidente: Signor FOSCHI Pierluigi, nato
a Bologna l'8.3.1954, e domiciliato in Ozzano
dell'Emilia - Bologna, via dell'industria, 56 C.F.
FSCPLG54C08A944G
Vicepresidente: Signor PERILLO Stefano,
nato a Taranto il 19.10.1966, e domiciliato in Bologna,
via della salute, 81
Segretario: Signor GIULIANO Giovanni, nato
a Bentivoglio (Bologna), il 22.01.1955 e domiciliato in
Bologna, via Mastelletta,6
Consigliere: Signor GUIDI Lanfranco, nato
a Bologna, il 01.06.1950 e domiciliato in Bologna, via
Fioravanti, 56
Consigliere: Signor BERTONI Andrea, nato a
Ravenna il 26.11.1961, e domiciliato in Bologna, via G.
Zaccherini Alvisi, 5
Consigliere: Signor RABBI Roberto, nato a
Bologna il 09.05.1957, e domiciliato in Bologna, via S.
Isaia, 44
Articolo 8
Il primo bilancio dell’associazione si
chiuderà il 31.12.2002.
Articolo 9
Tutte le spese, imposte e tasse del
presente sono a carico della costituenda Associazione.
Il presente Atto viene sottoscritto dai
presenti:
Presidente:
FOSCHI Pierluigi Vicepresidente: PERILLO Stefano
Segretario:
GIULIANO Giovanni
Consigliere: GUIDI
Lanfranco Consigliere:
BERTONI Andrea
Consigliere: RABBI
Roberto
Allegato A STATUTO
dell’Associazione Culturale Teatro dei Burattini "LA
GARISENDA"
TITOLO I° :
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
E’ costituita l’Associazione denominata
"Associazione Culturale Teatro dei Burattini LA
GARISENDA", con sede legale in Ozzano dell'Emilia (BO),
via dell'industria, 56.
Articolo 2
L’Associazione è apartitica e non ha
scopo di lucro: base fondamentale dell’attività
associativa è il volontariato. E’ vietato distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposti dalla legge.
Articolo 3
L’Associazione Teatro dei Burattini "La
Garisenda" è disciplinata dal presente statuto nel
rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e
dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Gli eventuali regolamenti interni,
proposti dal Consiglio Direttivo e approvati
dall’Assemblea degli aderenti, disciplinano, in armonia
col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi
all’organizzazione ed all’attività
dell’Associazione.
Articolo 4
L’Associazione pone come scopo
statutario ed attività istituzionale la pratica, la
diffusione e la promozione della cultura e dell’arte
teatrale. L’Associazione intende attuare concretamente i
propri fini attraverso le seguenti attività:
1.l’allestimento di spettacoli teatrali
in lingua e/o in dialetto, munendosi di tutti i mezzi
necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per
agire nel rispetto della normativa vigente; riguardo
l’attività teatrale e di spettacolo, dato il carattere
volontario e dilettantistico di questa attività, ai soci
non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo,
fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e debitamente documentate;
2.la promozione della pratica teatrale
con l’organizzazione di corsi e stages di aggiornamento,
anche nell’ambito scolastico, per le diverse
specializzazioni (attore, tecnico, regista, scenografo,
costumista, etc. etc.) rivolti esclusivamente, o in
maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di
associazioni collegate;
3.la promozione di iniziative di
ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche
mediante la organizzazione di convegni, manifestazioni,
concorsi a carattere locale, regionale, nazionale e
internazionale;
4.la realizzazione di iniziative
editoriali, in stampa, video, o altro, di studio ed
approfondimento riguardanti la cultura in generale e
specificamente l’attività teatrale;
5.lo svolgimento di attività che
consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio
arricchimento culturale, soprattutto nel campo del
teatro, anche attraverso l’organizzazione di saggi e
mostre;
6.l’affiancamento ad Enti ed
Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli
dell’Associazione e che operano nel campo culturale,
artistico e turistico, proponendo iniziative che
contribuiscano allo sviluppo delle attività e della
cultura teatrale;
7.la valorizzazione e lo sviluppo della
aggregazione e dei linguaggi giovanili, come forma
specifica di lotta al disagio tra le giovani
generazioni;
8.la promozione di attività di
animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi,
attraverso la realizzazione di momenti di gioco,
attività culturali formative volte a favorire un
corretto ed armonico sviluppo educativo dei bambini e
dei ragazzi, operando in particolare per la
realizzazione di momenti di incontro e scambio
intergenerazionale; la promozione, in conformità alle
esigenze dei soci, di ogni altra attività
culturale.
Per queste attività l’Associazione
adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie
opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e
dello Statuto.
L’associazione potrà aderire e/o
mantenere rapporti con organizzazioni nazionali ed
internazionali che hanno per scopo la diffusione e la
promozione della cultura teatrale.
Per l’attuazione dei propri scopi,
l’associazione potrà assumere o ingaggiare artisti,
mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi,
cantanti, scenografi, registi, conferenzieri, consulenti
ed ogni altro esperto e personale specializzato estraneo
all’associazione.
L’associazione potrà compiere ogni
altra attività connessa o affine agli scopi sociali,
nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le
operazioni contrattuali di natura immobiliare,
mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed
utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque,
sia direttamente che indirettamente attinenti ai
medesimi.
Articolo 5
L’Associazione ha durata indeterminata.
Articolo 6
L’Associazione non ha scopo di lucro.
Essa si finanzia con:
·le quote dei
soci, fissate annualmente dal Consiglio
Direttivo;
·eventuali
contributi da parte di Enti pubblici e
privati;
·eventuali
erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone
fisiche o giuridiche;
·i proventi
realizzati nello svolgimento
dell’attività;
·il ricavato di sottoscrizioni e raccolte
fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini
statutari;
·i redditi derivanti dalla gestione del
patrimonio;
·ogni altro provento
comunque conseguito.
Articolo 7
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.
L’elezione degli organi
dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata
o limitata nel rispetto della massima libertà di
partecipazione all’elettorato passivo ed
attivo.
TITOLO II°: I SOCI
Articolo 8
Possono essere soci dell’Associazione
tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che
condividono le finalità di cui all’art. 4 del presente
Statuto e intendono partecipare alle attività
organizzate dall’Associazione per il raggiungimento
delle finalità stesse.
L’ammissione dei soci è deliberata dal
Consiglio Direttivo su domanda degli interessati.
I soci hanno diritto a ricevere,
all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di validità
annuale, di usufruire delle strutture, dei servizi,
delle attività, delle prestazioni e delle previdenze
attuate dall’Associazione, nonché, se
maggiorenni, di intervenire con diritto di voto alle
Assemblee. I soci hanno inoltre diritto al rimborso
delle spese effettivamente sostenute per le attività
svolte a favore dell’Associazione, secondo i modi e i
limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
I soci sono tenuti al pagamento della
quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio
Direttivo, all’osservanza dello Statuto e delle
deliberazioni prese dagli organi sociali e al pagamento
di quote straordinarie ad integrazione del fondo
sociale. Il comportamento verso gli altri aderenti e
all’esterno dell’Associazione deve essere improntato
all’assoluta correttezza e buona fede.
La qualifica di socio si perde per
decesso, dimissioni o per radiazione.
Il diritto di recesso da parte del
socio deve essere esercitato mediante presentazione di
una lettera diretta al Presidente o al Consiglio
Direttivo; le dimissioni hanno effetto
immediato.
I soci possono essere radiati per i
seguenti motivi:
·quando non
ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai
Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli
organi sociali;
·quando si rendano
morosi del pagamento della quota associativa, secondo le
modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo,
senza giustificato motivo;
·quando, in
qualunque modo, arrechino danni morali o materiali
all’Associazione.
Le radiazioni sono decise dal Consiglio
Direttivo a maggioranza dei suoi membri salvo
l’obbligo di ratifica dell’Assemblea nella prima
convocazione.
I soci recedenti, dimissionari, esclusi
o che comunque cessino di appartenere all'Associazione
non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei
contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio
dell'Associazione.
TITOLO III° : ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9
L’Assemblea rappresenta la totalità dei
soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti
gli associati, anche se dissenzienti.
All’Assemblea possono partecipare tutti
i soci maggiori di età che alla data di
convocazione risultino in regola con il pagamento della
quota associativa. I soci diversi dalle persone
fisiche hanno comunque un solo voto e quindi partecipano
all’Assemblea mediante il loro legale rappresentate
ovvero un suo delegato anche permanente.
L’Assemblea è convocata in via
ordinaria dal Presidente almeno una volta all’anno per
l’approvazione delle linee generali del programma di
attività, per l’approvazione del rendiconto economico
e finanziario dell’anno trascorso, per deliberare su
tutte le questioni attinenti alla vita associativa.
L’Assemblea è convocata in via
straordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo
ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne
facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci,
oppure la richieda la maggioranza del Consiglio
Direttivo.
La comunicazione della convocazione
deve essere effettuata con avviso affisso nei locali
dell’Associazione e spedito per posta, almeno dieci
giorni prima della data fissata per la riunione; gli
avvisi di convocazione devono elencare gli argomenti
all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della
riunione, per la prima e la seconda convocazione.
La presenza in Assemblea del socio non
invitato secondo le formalità, di cui ai commi
precedenti, sana il vizio.
L’Assemblea è presieduta da un
Presidente nominato a maggioranza semplice tra i soci
presenti, il quale, a sua volta, nomina un segretario
verbalizzante.
Le riunioni dell’Assemblea sono valide
in prima convocazione quando sia presente la maggioranza
assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi
almeno dopo un’ora, qualunque sia il numero dei soci
presenti.
Le votazioni avvengono sempre sulla
base del principio del voto singolo di cui all’art.
2532, secondo comma, del Codice Civile.
Le decisioni dell’Assemblea sono
assunte a maggioranza dei soci presenti salvo i seguenti
casi:
· per le modifiche allo Statuto è necessario che
siano presenti almeno la metà più uno dei soci e il
voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei
presenti;
· per lo scioglimento anticipato dell’Associazione
è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli
associati.
Articolo 10
Sono
compiti dell’Assemblea sovrana dei soci:
·approvare le linee generali del programma
di attività per l’anno sociale;
·deliberare sul
rendiconto economico e finanziario dell’Associazione
relativo all’anno precedente;
·eleggere, tra i
propri soci, i membri del Consiglio Direttivo, che
resteranno in carica per 3 anni, designandone le
singole funzioni (Presidente, Vicepresidente,
Segretario, Consigliere);
·deliberare in
ordine alla ratifica delle proposte di radiazione dei
soci formulate del Consiglio Direttivo;
·deliberare sulle modifiche allo
Statuto;
·approvare gli
eventuali regolamenti interni per lo svolgimento
dell’attività dell’Associazione;
·deliberare sullo scioglimento
dell’associazione.
Le
delibere assembleari, oltre ad essere debitamente
trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei
soci, rimangono affisse nei locali dell’Associazione
durante i dieci giorni che seguono
l’Assemblea.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è composto da:
il Presidente
il Vicepresidente
il Segretario
i Consiglieri, in numero minimo di 3 e
massimo di 7.
I membri del Consiglio Direttivo sono
eletti dall’Assemblea tra i propri soci e restano in
carica per 3 anni, salvo revoca per giusta causa,
da intendersi come inadempimento dei doveri di
correttezza che si impongono all’organo
amministrativo.
I membri del Consiglio Direttivo sono
rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo, che si riunisce
ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri
componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal
Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da
altro Consigliere nominato dal Consiglio stesso.
Il Consiglio è convocato con avviso
scritto contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a
tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno
cinque giorni prima della data di convocazione.
Le riunioni sono valide con la presenza
di almeno la metà dei componenti.
Le deliberazioni si adottano a
maggioranza semplice.
Nel caso di cessazione per qualsiasi
motivo di un Consigliere, il Consiglio fa luogo alla sua
cooptazione tra i soci. Il consigliere cooptato dura in
carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del
giorno deve esser posto l’argomento della sostituzione
del consigliere cessato. Il nuovo consigliere eletto
dura in carica per lo stesso residuo periodo degli altri
consiglieri. Nel caso in cui viene meno la maggioranza
dei consiglieri l’intero Consiglio si considera decaduto
e occorre far luogo alla sua integrale
rielezione.
Articolo 12
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
attuare le deliberazioni
dell’Assemblea;
·redigere i programmi di attività
sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee
approvate dall’Assemblea;
·redigere il rendiconto economico e
finanziario da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
·gestire l’Associazione in ogni suo
aspetto secondo gli indirizzi espressi
dall’Assemblea;
·decidere circa la stipula tutti i
contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
·delibera circa l’ammissione, la
sospensione e la radiazione dei soci;
·determina l’ammontare delle quote
annue associative e le modalità di versamento;
·formulare gli eventuali regolamenti
per il funzionamento dell’associazione da sottoporre
all’approvazione da parte dell’Assemblea;
·decidere circa l’assunzione o
l’ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di
consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone
il compenso o la retribuzione;
·svolgere tutte le altre attività
necessarie e funzionali alla gestione
sociale.
Articolo 13
La firma e la rappresentanza, di fronte
ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del
Consiglio Direttivo o al Vicepresidente, la cui firma
costituisce per i terzi conferma dell’assenza o
dell’impedimento del Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo,
su delibera dell’organo amministrativo stesso, può
conferire procure per il compimento di atti o categorie
di atti.
Il Presidente ed, in sua assenza, il
Vicepresidente hanno il compito di:
·convocare
l’Assemblea;
·convocare e
presiedere il Consiglio Direttivo;
·sovrintendere alla
gestione amministrativa ed economica dell’Associazione,
tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri
contabili, il Registro dei Verbali dell’Assemblea, il
Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il
Registro dei soci, salvo che a tali mansioni non siano
delegati il Segretario o un Tesoriere appositamente
eletto fra i membri del Consiglio Direttivo;
·firmare tutti gli
atti relativi all’attività dell’associazione.
TITOLO IV : PATRIMONIO
DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 14
Il fondo patrimoniale dell’Associazione
è indivisibile ed è costituito:
·dal
patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà
dell’Associazione;
·dai beni mobili e
immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi
titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legati,
contributi e simili) da parte di persone fisiche, enti
pubblici e privati;
·dagli avanzi di
gestione specificamente destinati al fondo di
dotazione.
Articolo 15
Le somme versate per la tessera sociale
e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono
rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì
intrasmissibili.
TITOLO V : RENDICONTO
ECONOMICO-FINANZIARIO
Articolo 16
Il rendiconto economico finanziario
dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che
va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno,
deve informare circa la situazione economico finanziaria
dell’Associazione, con separata indicazione
dell’attività commerciale eventualmente posta in essere
accanto all’attività istituzionale. Ciò anche attraverso
una eventuale separata relazione a questo allegata. Il
rendiconto economico finanziario dell’Associazione deve
essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea
per la sua approvazione entro il 30 Aprile dell’anno
successivo e da questa approvato in sede di riunione
ordinaria.
Il rendiconto economico finanziario
dell’Associazione, regolarmente approvato dall’Assemblea
ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel
libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimane
affisso nei locali dell’Associazione durante i dieci
giorni che seguono l’Assemblea.
TITOLO VI : SCIOGLIMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 17
Lo scioglimento dell’associazione è
deliberato dall’Assemblea dei soci: è necessario il voto
favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
In caso di scioglimento l’Assemblea
provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non
soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà
dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica
utilità conformi ai fini istituzionali
dell’Associazione, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
TITOLO VII : DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
Tutte le controversie insorgenti tra
l’Associazione e gli associati e tra gli associati
medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un
Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei
quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di
Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto
dal Presidente del Tribunale di Bologna.
La parte che vorrà sottoporre la
questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo
all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il
termine perentorio di venti giorni dalla data
dell’evento originante la controversia, ovvero dalla
data in cui la parte ritiene di aver subito il
pregiudizio o ne sia venuta a conoscenza, indicando pure
il nominativo del proprio arbitro.
L’altra parte dovrà nominare il proprio
arbitro entro il successivo termine perentorio di venti
giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al
precedente comma ed in difetto l’arbitro sarà nominato,
su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato,
dal Presidente del Tribunale di Bologna.
L’arbitrato avrà sede in Bologna, ed il
Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima
libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto
come arbitrato irrituale.
Articolo 19
Per quanto non previsto dal presente
Statuto e dall’ Atto Costitutivo, si rimanda alle norme
di legge vigenti in materia.
Presidente: FOSCHI
Pierluigi Vicepresidente: PERILLO Stefano
Segretario: GIULIANO Giovanni Consigliere: GUIDI
Lanfranco Consigliere: BERTONI Andrea
Consigliere: RABBI
Roberto
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