TEATRO LA GARISENDA

STATUTO
ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE  TEATRO DEI BURATTINI 
"LA GARISENDA"

L’anno 2002, il giorno 27 del mese di marzo alle ore 17.00, presso il locale sito in Ozzano dell'Emilia (BO), via dell'industria, 56, si sono riuniti i sottoscritti:

FOSCHI Pierluigi, nato a Bologna l'8.3.1954, residente in Ozzano dell'Emilia (BO), via dell'industria, 56 -  C.F. FSCPLG54C08A944G

PERILLO Stefano, nato a Taranto il 19.10.1966, residente in Bologna, via della salute, 81

GIULIANO Giovanni, nato a Bentivoglio (Bologna), il 22.01.1955 e domiciliato in Bologna, via Mastelletta,6

BERTONI Andrea, nato a Ravenna il 26.11.1961, residente in Bologna, via G. Zaccherini Alvisi, 5

GUIDI Lanfranco, nato a Bologna, il 01.06.1950 e domiciliato in Bologna, via Fioravanti, 56

RABBI Roberto, nato a Bologna il 09.05.1957, e domiciliato in Bologna, via S. Isaia, 44

I suddetti, in virtù del presente atto, stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1

E’ costituita una Associazione Culturale Teatrale denominata Teatro dei Burattini "LA GARISENDA".

Articolo 2

L’associazione ha sede in Ozzano dell'Emilia - Bologna, via dell'industria, 56.

Articolo 3

L’associazione ha durata indeterminata.

Articolo 4

L’associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell’attività associativa è il volontariato. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Articolo 5

Scopi dell’associazione sono la pratica, la diffusione e la promozione dell’attività e della cultura teatrale.

Articolo 6

L’Associazione è retta, oltre che dalle norme di cui al presente contratto, anche da quelle contenute nello Statuto che, letto ed approvato articolo per articolo e nel suo insieme dalle parti contraenti, viene allegato sotto la lettera "A", per formarne parte integrante ed essenziale. Detto Statuto contiene le norme di funzionamento e di organizzazione dell’associazione. In particolare, detto Statuto stabilisce che il funzionamento dell’associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e che le cariche sociali sono elettive.

Articolo 7

I convenuti, nominano, ai sensi dello Statuto il Consiglio Direttivo e le relative cariche sociali. Risultano eletti:

Presidente: Signor FOSCHI Pierluigi, nato a Bologna l'8.3.1954, e domiciliato in Ozzano dell'Emilia - Bologna, via dell'industria, 56 C.F. FSCPLG54C08A944G

Vicepresidente: Signor PERILLO Stefano, nato a Taranto il 19.10.1966, e domiciliato in Bologna, via della salute, 81

Segretario: Signor GIULIANO Giovanni, nato a Bentivoglio (Bologna), il 22.01.1955 e domiciliato in Bologna, via Mastelletta,6

Consigliere: Signor GUIDI Lanfranco, nato a Bologna, il 01.06.1950 e domiciliato in Bologna, via Fioravanti, 56

Consigliere: Signor BERTONI Andrea, nato a Ravenna il 26.11.1961, e domiciliato in Bologna, via G. Zaccherini Alvisi, 5

Consigliere: Signor RABBI Roberto, nato a Bologna il 09.05.1957, e domiciliato in Bologna, via S. Isaia, 44



Articolo 8

Il primo bilancio dell’associazione si chiuderà il 31.12.2002.

Articolo 9

Tutte le spese, imposte e tasse del presente sono a carico della costituenda Associazione.

Il presente Atto viene sottoscritto dai presenti:

Presidente:       FOSCHI Pierluigi
Vicepresidente: PERILLO Stefano
Segretario:       GIULIANO Giovanni
Consigliere:      GUIDI Lanfranco
Consigliere:      BERTONI Andrea
Consigliere:      RABBI Roberto







Allegato A
STATUTO dell’Associazione Culturale Teatro dei Burattini
"LA GARISENDA"


TITOLO I° : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

E’ costituita l’Associazione denominata "Associazione Culturale Teatro dei Burattini LA GARISENDA", con sede legale in Ozzano dell'Emilia (BO), via dell'industria, 56.

Articolo 2

L’Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell’attività associativa è il volontariato. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Articolo 3

L’Associazione Teatro dei Burattini "La Garisenda" è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Gli eventuali regolamenti interni, proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea degli aderenti, disciplinano, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione ed all’attività dell’Associazione.

Articolo 4

L’Associazione pone come scopo statutario ed attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione della cultura e dell’arte teatrale. L’Associazione intende attuare concretamente i propri fini attraverso le seguenti attività:

1.l’allestimento di spettacoli teatrali in lingua e/o in dialetto, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente; riguardo l’attività teatrale e di spettacolo, dato il carattere volontario e dilettantistico di questa attività, ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate;

2.la promozione della pratica teatrale con l’organizzazione di corsi e stages di aggiornamento, anche nell’ambito scolastico, per le diverse specializzazioni (attore, tecnico, regista, scenografo, costumista, etc. etc.) rivolti esclusivamente, o in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di associazioni collegate;

3.la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante la organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;

4.la realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video, o altro, di studio ed approfondimento riguardanti la cultura in generale e specificamente l’attività teatrale;

5.lo svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro, anche attraverso l’organizzazione di saggi e mostre;

6.l’affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell’Associazione e che operano nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale;

7.la valorizzazione e lo sviluppo della aggregazione e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;

8.la promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività culturali formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale; la promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale.

Per queste attività l’Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

L’associazione potrà aderire e/o mantenere rapporti con organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno per scopo la diffusione e la promozione della cultura teatrale.

Per l’attuazione dei propri scopi, l’associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato estraneo all’associazione.

L’associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Articolo 5

L’Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 6

L’Associazione non ha scopo di lucro. Essa si finanzia con:

·le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;

·eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati;

·eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;

·i proventi realizzati nello svolgimento dell’attività;

·il ricavato di sottoscrizioni e raccolte fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutari;

·i redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;

·ogni altro provento comunque conseguito.

Articolo 7

Sono organi dell’Associazione:

l’Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato passivo ed attivo.

TITOLO II°: I SOCI

Articolo 8

Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che condividono le finalità di cui all’art. 4 del presente Statuto e intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle finalità stesse.

L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati.

I soci hanno diritto a ricevere, all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di validità annuale, di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall’Associazione, nonché, se maggiorenni, di intervenire con diritto di voto alle Assemblee. I soci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione, secondo i modi e i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale. Il comportamento verso gli altri aderenti e all’esterno dell’Associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede.

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazione.

Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato.

I soci possono essere radiati per i seguenti motivi:

·quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

·quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo;

·quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

Le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri salvo l’obbligo di ratifica dell’Assemblea nella prima convocazione.

I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III° : ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 9

L’Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

All’Assemblea possono partecipare tutti i soci maggiori di età che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa. I soci diversi dalle persone fisiche hanno comunque un solo voto e quindi partecipano all’Assemblea mediante il loro legale rappresentate ovvero un suo delegato anche permanente.

L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione delle linee generali del programma di attività, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’anno trascorso, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.

L’Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci, oppure la richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell’Associazione e spedito per posta, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; gli avvisi di convocazione devono elencare gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.

La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità, di cui ai commi precedenti, sana il vizio.

L’Assemblea è presieduta da un Presidente nominato a maggioranza semplice tra i soci presenti, il quale, a sua volta, nomina un segretario verbalizzante.

Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un’ora, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

Le decisioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza dei soci presenti salvo i seguenti casi:

·per le modifiche allo Statuto è necessario che siano presenti almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei presenti;

·per lo scioglimento anticipato dell’Associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Articolo 10

Sono compiti dell’Assemblea sovrana dei soci:

·approvare le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

·deliberare sul rendiconto economico e finanziario dell’Associazione relativo all’anno precedente;

·eleggere, tra i propri soci, i membri del Consiglio Direttivo, che resteranno in carica per 3 anni, designandone le singole funzioni (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Consigliere);

·deliberare in ordine alla ratifica delle proposte di radiazione dei soci formulate del Consiglio Direttivo;

·deliberare sulle modifiche allo Statuto;

·approvare gli eventuali regolamenti interni per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

·deliberare sullo scioglimento dell’associazione.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è composto da:

il Presidente

il Vicepresidente

il Segretario

i Consiglieri, in numero minimo di 3 e massimo di 7.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra i propri soci e restano in carica per 3 anni, salvo revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all’organo amministrativo.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, che si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Consigliere nominato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio fa luogo alla sua cooptazione tra i soci. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve esser posto l’argomento della sostituzione del consigliere cessato. Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo degli altri consiglieri. Nel caso in cui viene meno la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio si considera decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Articolo 12

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

attuare le deliberazioni dell’Assemblea;

·redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

·redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

·gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi espressi dall’Assemblea;

·decidere circa la stipula tutti i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;

·delibera circa l’ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;

·determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

·formulare gli eventuali regolamenti per il funzionamento dell’associazione da sottoporre all’approvazione da parte dell’Assemblea;

·decidere circa l’assunzione o l’ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;

·svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Articolo 13

La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al Vicepresidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell’organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ed, in sua assenza, il Vicepresidente hanno il compito di:

·convocare l’Assemblea;

·convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

·sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il Registro dei Verbali dell’Assemblea, il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il Registro dei soci, salvo che a tali mansioni non siano delegati il Segretario o un Tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo;

·firmare tutti gli atti relativi all’attività dell’associazione.

TITOLO IV : PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 14

Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

·dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

·dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legati, contributi e simili) da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati;

·dagli avanzi di gestione specificamente destinati al fondo di dotazione.

Articolo 15

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

TITOLO V : RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 16

Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all’attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata. Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per la sua approvazione entro il 30 Aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione, regolarmente approvato dall’Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.

TITOLO VI : SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 17

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci: è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII : DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto dal Presidente del Tribunale di Bologna.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte ritiene di aver subito il pregiudizio o ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

L’arbitrato avrà sede in Bologna, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come arbitrato irrituale.

Articolo 19

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall’ Atto Costitutivo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

Presidente: FOSCHI Pierluigi
Vicepresidente: PERILLO Stefano
Segretario: GIULIANO Giovanni
Consigliere: GUIDI Lanfranco
Consigliere: BERTONI Andrea
Consigliere: RABBI Roberto